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Home » Normativa » ADR » ADR - Obblighi

ADR - Obblighi

L'A.D.R., acronimo di European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road, è l'accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada, firmato a Ginevra il 30 settembre 1957 e ratificato in Italia con legge 12 agosto 1962 n. 1839.

La maggior parte delle disposizione sono indicate negli allegati A (disposizioni generali sulle materie e oggetti pericolosi) e B (disposizioni sull'equipaggiamento di trasporto.) Le norme riguardano:

classificazione delle sostanze pericolose in riferimento al trasporto su strada;

determinazione e classificazione come pericolose delle singole sostanze;

condizioni di imballaggio delle merci,

caratteristiche degli imballaggi e dei contenitori;

modalità costruttive dei veicoli e delle cisterne;

requisiti per i mezzi di trasporto e per il trasporto, compresi i documenti di viaggio;

abilitazione dei conducenti i mezzi trasportanti merci pericolose;

esenzioni dal rispetto delle norme dell'Accordo.

Con il recepimento in Italia dell'ultimo accordo ADR 2005, sono state introdotte, a scopo antiterrorismo, nuove responsabilità per i trasportatori: piani di sicurezza, segretezza dei dati, carichi sempre sorvegliati, sistemi antifurto.

Esiste un progetto internazionale International Chemical Safety Card che raccoglie molte schede di sicurezza per i prodotti pericolosi.

Indice

1 Classificazione delle sostanze pericolose

2 Riconoscimento dei materiali pericolosi

3 Esenzioni

4 Voci correlate

5 Collegamenti esterni


Classificazione delle sostanze pericolose

La pericolosità dei vari materiali viene definita in base ai rischi che le sostanze rivestono nei confronti delle persone e dell'ambiente; la suddivisione iniziale è in classi:

Classe 1 Materiali e sostanze esplosive

Classe 2 Gas

Classe 3 Liquidi infiammabili

Classe 4.1 Materie solide infiammabili e auto reattive

Classe 4.2 Sostanze soggette ad auto combustione

Classe 4.3 Sostanze che, a contatto con l'acqua, sprigionano gas infiammabili

Classe 5.1 Sostanze ossidanti

Classe 5.2 Perossidi organici

Classe 6.1 Sostanze tossiche

Classe 6.2 Prodotti infettivi

Classe 7 Materiali radioattivi

Classe 8 Materiali corrosivi

Classe 9 Materiali con pericolosità varia e pericolosi per l'ambiente

Riconoscimento dei materiali pericolosi

Al fine di consentire un riconoscimento immediato delle merci pericolose indipendentemente dal termine tecnico utilizzato nella descrizione o della lingua utilizzata, ad ogni sostanza è stato abbinato un codice univoco UN che la identifica senza ombra di dubbio. Ad esempio, in tutto il mondo il codice UN1333 identificherà il Cerio e lo classificherà tra le sostanze della classe 4.1.

Esenzioni

Esistono due tipi di esenzioni:

1) relative alle merci pericolose imballate in quantità limitate

Ad ogni numero ONU, e quindi ad ogni merce pericolosa, è associato un codice LQX (dove X è un numero da 0 a 28). A tale codice sono associate, in una tabella specifica al capitolo 3.4 della normativa, alcune modalità di imballaggio della merce stessa (sia come tipologia di imballaggio che come quantitativi massimi) che, se rispettate ed integrate dall'etichettatura conforme a questo tipo di imballaggio, permettono di considerare il collo così imballato come merce non pericolosa. Un collo di questo tipo può essere trasportato senza osservare tutte le prescrizioni della normativa (ad esempio, obbligo del certificato di formazione professionale del conducente, obbligo di segnalazione del veicolo, documenti di trasporto specifici, ecc.). Tale tipo di esenzione viene spesso chiamato "esenzione totale"

2) relative alle quantità trasportate per unità di trasporto

L'esenzione di questo tipo, detta anche "secondo 1.1.3.6" (dal relativo capitolo dell'ADR), "parziale", o "dei 1000 kg virtuali", è usufruibile solo in determinate condizioni. Si applica al solo trasporto di colli. Ad ogni numero ONU, e quindi ad ogni merce pericolosa, è associata una "categoria di trasporto", rappresentata con un numero da 0 a 4. Ad ognuna di queste categorie è associata la quantità massima di merce trasportabile per poter usufruire dell'esenzione secondo questo elenco:

Categoria di trasporto 0: 0

Categoria di trasporto 1: 20 (o 50 a seconda del numero ONU)

Categoria di trasporto 2: 333

Categoria di trasporto 3: 1000

Categoria di trasporto 4: illimitata

Nel caso di trasporti di merci pericolose aventi categorie di trasporto differenti, si dovrà moltiplicare per un coefficiente correttivo, variabile a seconda della categoria di trasporto, il quantitativo trasportato delle singole merci, ed infine sommare i vari contributi. Il totale dovrà essere inferiore o uguale a 1000. Le unità di misura saranno:

per gli oggetti, la massa lorda in kg (per gli oggetti della classe 1, la massa netta in kg della materia esplodente)

per le materie solide, i gas liquefatti, i gas liquefatti refrigerati e i gas disciolti, la massa netta in kg

per le materie liquide e i gas compressi, la capacità nominale del recipiente in litri

Non superando questi quantitativi di merce caricata nella stessa unità di trasporto è possibile usufruire dell'esenzione da alcune prescrizioni, quali:

obbligo dello speditore di fornire al trasportatore le istruzioni scritte per l'emergenza

obbligo del trasportatore di avere a bordo dell'unità di trasporto gli equipaggiamenti specifici richiesti dall'ADR e dalle istruzioni di sicurezza, con l'esclusione di una lampada portatile per membro dell'equipaggio e di un estintore da 2 kg di polvere A, B, C

obbligo di conducente in possesso di certificato di formazione professionale ADR

obbligo di segnalazione del veicolo

Permangono gli obblighi relativi all'idoneità degli imballaggi ("imballaggi omologati"), alla loro etichettatura e segnalazione e al documento di trasporto, che deve essere compilato secondo quanto previsto dalla norma per trasporti non in esenzione con l'aggiunta dell'indicazione "Quantità non superiori ai limiti di esenzione previsti al 1.1.3.6"

Voci correlate
Trasporto di merci pericolose

Autocarro

Trasporto internazionale su gomma

Collegamenti esterni

Testo integrale dell'ADR 2007


Estratto da "http://it.wikipedia.org/wiki/European_Agreement_concerning_the_International_Carriage_of_Dangerous_Goods_by_Road"

 

by VGP




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